A partire dal 22 giugno prossimo il foro territorialmente competente per le cause di accertamento dello stato della cittadinanza italiana “iure sanguinis”, quando l’attore risiede all’estero, è quello del comune di nascita del padre, della madre o dell’avo cittadini italiani.
Questo è quanto stabilisce il comma 36 dell’art. 1 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, entrata in vigore il 24.12.2021, che ha modificato il comma 5 dell’art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, che regola attualmente e fino al detto termine la competenza in materia.
Stabilisce, infatti, il citato comma 36: “All’art. 4, comma 5, del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, convertito con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, infine, il seguente periodo: Quando l’attore risiede all’estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell’avo cittadini italiani”. Il successivo comma 37, stabilisce che le disposizioni entrano in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall’entrata in vigore della legge, vale a dire, dato che essa è entrata in vigore il 24 dicembre 2021, dal 22 giugno 2022.
Il testo della norma, però, non è tra i migliori. Cosa significa, infatti, che le controversie in materia di accertamento dello stato della cittadinanza italiana “sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell’avo cittadini italiani”? In che senso “assegnate”? Più esatto e più pertinente, infatti, sarebbe stato scrivere: “Foro per le cause di accertamento dello stato della cittadinanza italiana (epigrafe). Per le cause di accertamento dello stato della cittadinanza italiana, quando l’attore risiede all’estero è competente il giudice del luogo di nascita del padre, della madre o dell’avo cittadini italiani”. Questo potrebbe porre problemi sulla validità della norma? Ci riserviamo di tornare in argomento in un prossimo blog.
Parrebbe essere, questa, una norma “ad tribunalem” o “ad forum”, se così si può dire, dato che essa è stata introdotta, così si sussurra, per liberare il Tribunale di Roma, fino ad oggi territorialmente competente in materia in base all’art. 25 del c.p.c. sul foro della pubblica amministrazione, dalle migliaia di cause che lo ingolfano.
Sarà un problema per i numerosi oriundi italiani, soprattutto brasiliani, che legittimamente ambiscono ad avere un tale riconoscimento? Con gli strumenti del processo telematico attualmente in vigore non dovrebbe essere un dramma; certamente, nei primi tempi ci saranno difficoltà legate alla novità. Altre possibili criticità sono legate al numero dei magistrati assegnati ai vari tribunali competenti e al carico del loro ruolo. Diversi tribunali, infatti, funzionano molto a rilento, soprattutto nelle sedi disagiate. Vedremo cosa accadrà dopo il 22 giugno.